Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 24 mar 1966
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica Istruzione fissato in L. 66.200.000; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i proventi dei laboratori; 5) con i contributi delle alunno,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1663#art-22