Art. 22
22 / 23In vigore dal 24 mar 1966
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica Istruzione fissato in L. 66.200.000;
2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori;
5) con i contributi delle alunno,
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1663#art-22