Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 giu 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744; Visto l'articolo 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: . Nel corso dell'anno finanziario 1965 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 2106 sottufficiali di complemento e n. 7773 graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-23;598#art-1