Art. 1

Art. 1

1 / 4
In vigore dal 1 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa, per il bilancio e per il tesoro; Decreta: . Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;374#art-1