Art. 7
7 / 22In vigore dal 1 mag 1965
L'indennità, militare speciale dovuta ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ed agli appuntati e carabinieri dell'Arma stessa nonché al personale dei gradi corrispondenti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza dovuta al personale dei corrispondenti gradi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono fissate nelle misure vigenti al 31 dicembre 1962. Nelle stesse misure e dovuta l'indennità militare speciale spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Le misure dell'indennità mensile di servizio antincendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono rideterminate con i criteri previsti dall'art. 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di pubblica, sicurezza stabilite nel primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-7