Art. 2
2 / 22In vigore dal 1 mag 1965
Le nuove misure degli stipendi, delle paglie e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente , hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13ª mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, sulle ritenute erariali e, salvo quanto previsto nei successivi articoli, sulle indennità, assegni, cottimi, soprassoldi o compensi comunque denominati commisurati allo stipendio, paga o retribuzione.
Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paglie e le retribuzioni, nonché gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-2