Art. 12
12 / 22In vigore dal 24 lug 1965
Ai fini della, retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al maestro elementare straordinario (prima classe di stipendio) di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Per la determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ed all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, quale risulta modificato dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, si considerano gli stipendi previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.
Le locuzioni "alla metà" e "della metà" di cui agli , terzo comma, 4, quinto comma e 6, secondo comma ed all', primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, sono sostituite dalle altre al 31 per cento e del 31 per cento. È del pari sostituita nell', lettera a) dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, modificato dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, la locuzione "ad un dodicesimo" con l'altra ad un diciannovesimo.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 33) che "Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedente articolo 32, ha effetto dal 1 marzo 1966."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-12