Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 1 mag 1965
Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale, e di indennità militare speciale o di indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennità mensile di servizio antincendi - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 18 ore, e di assegno mensile di cui alla, legge 19 aprile 1962, n. 175 - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione. Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennità militare o dell'indennità speciale di pubblica sicurezza o dell'indennità di servizio speciale stabilita nel precedente , anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, goda dell'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale nelle misure indicate nell' della legge 26 gennaio 1963, n. 41.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;373#art-10