Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 17 ago 1965
I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1965 SARAGAT GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 4. - VILLA
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