Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 455; Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Modena il 9 gennaio 1964 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-20;915#art-1