Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa, esecutiva l'annessa, convenzione stipulata in Milano il 21 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.
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