Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 27 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: "Scienza delle costituzioni"; "Psichiatria". Gli articoli 292 e 293 relativi alla Scuola di specializzazione in Oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in Oculistica Art. 292. - La Scuola ha la durata di quattro anni. Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque. Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tomometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della schera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'urea della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e della orbita glauco); 2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 4) Tecnica operatoria - I parte. 4° Anno: 1) Neuroftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali, infortunistica, e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria - II parte; 5) Tesi di specializzazione. Art. 293. - Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 283, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato. Art. 317. - Agli insegnamenti della Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro sono aggiunti i seguenti: 1° Anno: 6) Tossicologia industriale. 2° Anno: 6) Anatomia patologica delle malattie professionali. Gli articoli 390, 391, 392 e 393 relativi alla Scuola di specializzazione in Semeiotica e diagnostica di laboratorio sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in Semeiotica e diagnostica di laboratorio Art. 390. - La Scuola di specializzazione in Semeiotica e diagnostica di laboratorio ha la durata di tre anni. Possono ottenere la iscrizione alla Scuola, previo esame di ammissione, i laureati, in Medicina e chirurgia. Il numero massimo degli iscritti è di trentacinque per ogni anno di corso. Art. 391. - La Scuola è costituita presso l'Istituto di semeiotica medica della Università di Napoli, ed è posta sotto la direzione del titolare della cattedra di Semeiotica medica, coadiuvato da docenti particolarmente competenti nelle singole branche. Il materiale didattico è rappresentato dalle attrezzature scientifiche e dalla biblioteca dell'Istituto e di altri Istituti nei quali avranno sede lezioni ed esercitazioni. Il corso si compone di insegnamenti fondamentali, di esercitazioni pratiche di laboratorio e di conferenze su argomenti di particolare interesse. La frequenza alle conferenze, alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria. Art. 392. - Gli iscritti debbono, durante l'anno accademico, frequentare i laboratori specializzati dell'Istituto di Semeiotica medica e degli altri Istituti sede di insegnamento per branche singole. Alla fine di ogni anno accademico gli specializzandi dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie di insegnamento di ciascun anno. Per l'iscrizione all'anno successivo occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente. Su proposta del direttore della Scuola potrà, concedersi l'iscrizione diretta al secondo anno gli aiuti ed agli assistenti delle cliniche universitarie e degli ospedali, sempre previo superamento di un esame di ammissione. Al termine del corso gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta sul un argomento di Semeiotica funzionale e di tecnica di laboratorio e sostenere la relativa discussione. Art. 393. - Gli insegnamenti da impartire sono i seguenti: 1° Anno: 1) Legislazione sanitarie ed organizzative inerenti alla pratica di un laboratorio di analisi applicate alla clinica (responsabilità professionale di errore diagnostico - Semeiotica medico-forense di laboratorio); 2) Chimica e fisica applicata alla diagnostica di laboratorio (metodiche generali e particolari, riguardante i liquidi biologici); 3) Ematologia (morfologia del sangue e degli organi sanguigni, delle prove emogeniche, della velocità di eritrosedimentazione, della labilità colloidale dal siero e della massa sanguigna circolante); 4) Batteriologia e sierologia (generalità di tecnica e di identificazione degli agenti di infezione, allestimenti di autovaccini. Premesse di tecnica sierologica, agglutinazioni sierodiagnostiche e battero-diagnostiche alle reazioni diagnosticamente importanti sul siero e su altri liquores); 5) Virologia (isolamento dei virus, fissazione del complemento con antigeni virali, determinazione di enzimi plasmatici di interesse diagnostico, determinazione di anticorpi neutralizzati serici); 6) Parassitologia (parassiti ematici, intestinali, elementi intestinali rari, acari); 7) Prove biologiche e norme di stabilizzazione degli animali da esperimento. 2° Anno: 1) Esercitazioni di chimica e fisica; 2) Esercitazioni di ematologia morfologia; 3) Esercitazioni di emocoagulazione; 4) Esercitazioni di batteriologia e virologia; 5) Esercitazioni di biochimica applicata alle malattie del ricambio; 6) Esercitazioni di laboratorio applicate alle malattie endocrine; 7) Esercitazioni di fisica nucleare applicate alla diagnostica clinica; 8) Indagini strumentali applicate alla diagnostica clinica. 3° Anno: 1) Semeiotica analitica e funzionale applicata al sangue, organi emopoietici, immuno-ematologia e coagulazione; 2) Semeiotica analitica e funzionale applicata alle malattie del fegato vie biliari, pancreas esocrino e tubo digerente; 3) Semeiotica analitica e funzionale applicata alle malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare; 4) Semeiotica analitica, e funzionale applicata alle malattie endocrine e del ricambio (glicidico, azotato, protidico, lipidico, minerale, idrosalino, proforinico, vitaminico ed anzimatico); 5) Semeiotica analitica e funzionale applicata alle malattie del rene; 6) Semeiotica analitica e funzionale applicata alle malattie nervose e mentali; 7) Cito e istopatologia bioptica; 8) Nozioni elementari di fisica nucleare applicate alle indagini cliniche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 aprile 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 18. - VILLA
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