Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 lug 1965
Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data i legali rappresentanti del Consorzio assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.
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