Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 18 giu 1965
Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti della impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i apporti giuridici pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione. L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risulta i dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto e concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.
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