Art. 3
3 / 6In vigore dal 18 giu 1965
Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a norma del terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.
La consegna è effettuata al rappresentante dell'ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Udine o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente ed i relativi rapporti giuridici.
L'intendente di finanza o il funzionario da lui delegato può richiudere l'intervento della forza pubblica.
Il verbale di consegna, è valido agli effetti della trascrizione dei beni e dei rapporti giuridici relativi nei pubblici registri immobiliari.
Nel caso in cui nel giorno fissato per la consegna i legali rappresentanti della impresa non si presentino per effettuarla, il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica chiede al presidente del Tribunale competente per territorio la nomina di un curatore, nel cui contraddittorio è eseguita l'immissione nel possesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;564#art-3