Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 18 giu 1965
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1965. Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 137. - VILLA
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