Art. 3
3 / 4In vigore dal 18 giu 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Società idroelettrica del Grappa", Società per azioni, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;557#art-3