Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 giu 1965
L'Ente Nazionale per l'energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società Anonima Cooperativa Elettrica (S.A.C.E.) a responsabilità limitata con sede in Colledimezzo (Chieti), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;546#art-3