Art. 3
3 / 4In vigore dal 18 giu 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Società per azioni "Anonima Produzione Elettrica" (A.P.E.), con sede in Polizzi Generosa, (Palermo), via Ospedale n. 4, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;540#art-3