Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 giu 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione della Società cooperativa "Anonima cooperativa di elettricità Mazia", con sede in Malles Venosta (Bolzano), frazione Mazia, (lei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 61 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;528#art-3