Art. 3
3 / 4In vigore dal 18 giu 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Società Idroelettrica dell'Agri - Società per Azioni (AGRI)", con sede in Napoli, via Roberto Bracco n. 20, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;516#art-3