Art. 1
1 / 4In vigore dal 18 giu 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della, Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Vista la legge 27 giugno 1934, n. 452, sul rinnovo di delega, al Governo per l'emanazione di norme relativa all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa appartenente alla "Società Idroelettrica dell'Agri - Società per Azioni (AGRI)", con sede in Napoli, via Roberto Bracco n. 20, rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della, Repubblica 4 febbraio 19°63, n. 36, e dall' della legge 27 giugno 1964, n. 452;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
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L'impresa della "Società Idroelettrica dell'Agri Società per Azioni (AGRI)", con sede in Napoli, via Roberto Bracco n. 20, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;516#art-1