Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 ago 1974
La Cassa mutua è tenuta ad assicurare tutte le prestazioni in vigore presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie sia per quanto concerne le forme che le misure e l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è garante della regolare gestione dei servizi della Cassa stessa. La cassa dovrà prevedere l'inclusione di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in ciascuno dei propri organi collegiali di gestione e di controllo centrali e periferici. In caso di gravi irregolarità o di fatti che comunque possano, pregiudicare la normale erogazione delle prestazioni, la corresponsione di queste ultime è assunta direttamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in attesa che, sul provvedimento adottato dall'istituto si pronunci in via definitiva il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;145#art-4