Art. 9
9 / 15In vigore dal 4 gen 1972
In favore dei lavoratori dipendenti dall'ENEL, provenienti da imprese o impianti trasferiti o da trasferire all'Ente ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ovvero a forme di previdenza obbligatoria sostitutive o a trattamenti previdenziali che abbiano dato titolo alla esclusione dall'assicurazione generale suddetta e che non abbiano, in queste ultime ipotesi, esercitato il diritto di opzione di cui al precedente , la gestione assicurativa o previdenziale di provenienza è tenuta a trasferire al Fondo, di cui all' del presente decreto, ovvero, per i periodi di servizio coperti di assicurazione con qualifica di dirigente, all'istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali:
a) per i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, l'ammontare dei contributi, base ed integrativi, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed afferenti i periodi di effettivo servizio, riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al Fondo, ai sensi degli del presente decreto;
b) per i lavoratori già iscritti ad altri trattamenti o forme di previdenza, l'ammontare della riserva matematica relativa al trattamento che gli stessi lavoratori avrebbero virtualmente maturato per effetto dell'anzianità di iscrizione e di contribuzione corrispondente ai periodi di servizio riconosciuti utili ai fini della liquidazione del trattamento disciplinato dalle norme relative alla gestione di provenienza, indipendentemente dal raggiungimento di tutti gli altri requisiti all'uopo occorrenti.
Con il trasferimento dei contributi indicati alla lettera a) e della riserva-matematica menzionata alla lettera b) del precedente comma, i lavoratori, in favore dei quali è stato disposto il trasferimento stesso, perdono il diritto al corrispondente trattamento di quiescenza presso l'assicurazione generale e la gestione previdenziale di provenienza.
I ratei di pensione a carico dell'assicurazione generale predetta, corrisposti agli iscritti o ai superstiti, sono recuperati ai sensi dell'art. 35 della legge 31 marzo 1956, n. 293, secondo le modalità che verranno stabilite dal Comitato di cui al precedente .
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-17;144#art-9