Art. 1
1 / 3In vigore dal 28 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878 e successive modificazioni;
Visto l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulle proposte del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Il Vice consolato di 2ª categoria in Lucerna (Svizzera), alle dipendenze del Consolato di la categoria in Zurigo, è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-16;773#art-1