Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 ott 1965
Nella prima applicazione del presente decreto, gli enti indicati nell', redigono un bilancio di previsione, ove prescritto, ed un conto consuntivo, riferiti al periodo decorrente dalla data di scadenza dell'anno finanziario in corso a quella del 31 dicembre 1965. Nel caso che detto periodo sia inferiore a quattro mesi, l'anno finanziario in corso è prolungato al 31 dicembre 1965. Le conseguenti variazioni al relativo bilancio di previsione, se prescritto, sono disposte con apposita delibera da adottare con le procedure previste dagli ordinamenti in vigore. I termini fissati da detti ordinamenti per la definizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per la loro trasmissione alle competenti Amministrazioni ed alla Corte dei conti, vanno osservati anche per i bilanci ed i conti consuntivi da redigere a norma del primo comma del presente articolo e per le deliberazioni da adottare a norma del secondo comma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-08;669#art-2