Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87 - quarto e quinto comma - della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1338;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio del Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, è autorizzato il prelevamento di lire 550.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario:
Cap. n. 1461. - Spese per la lotta alla delinquen-
za organizzata ed altre inerenti a speciali servizi
di sicurezza, ecc.................. L. 50.000.000
Cap. n. 2487. - Assegnazione straordinaria per la
integrazione dei bilanci degli Enti comunali di as-
sistenza, ecc.................... " 500.000.000
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L. 550.000.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 74. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-03;120#art-1