Art. 1
1 / 3In vigore dal 18 mag 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 609;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 347;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di Insegnamento degli istituti tecnici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione, di concerto con quelli per il commercio con l'estero, per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 10 ottobre 1963 è istituita la sezione specializzata per il commercio con l'estero presso i seguenti Istituti tecnici commerciali e commerciali e per geometri:
1) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Vespucci" di Livorno;
2) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo i Verri" di Milano;
3) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "Barozzi" di Modena;
4) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Melloni" di Parma;
5) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Pacini" di Pistoia;
6) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Fusinieri" di Vicenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-20;1703#art-1