Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 mag 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 609; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957, n. 347; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di Insegnamento degli istituti tecnici; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione, di concerto con quelli per il commercio con l'estero, per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 10 ottobre 1963 è istituita la sezione specializzata per il commercio con l'estero presso i seguenti Istituti tecnici commerciali e commerciali e per geometri: 1) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Vespucci" di Livorno; 2) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo i Verri" di Milano; 3) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo "Barozzi" di Modena; 4) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Melloni" di Parma; 5) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Pacini" di Pistoia; 6) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri "Fusinieri" di Vicenza.
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