Art. 2
2 / 4In vigore dal 30 apr 1965
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia" in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà, di lettere e filosofia dell'Università di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-15;237#art-2