Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 apr 1965
N. 199. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi viene autorizzata ad accettare le seguenti due donazioni disposte dalla signora Passalenti Olga vedova Masieri: donazione disposta, con atto a rogito dott. Francesco Barone, notaio in Udine, in data 4 aprile 1959, n. 26185 di repertorio, avente per oggetto beni immobili (che comprendono anche "tutto il complesso dei fabbricati della villa e dipendenze, serviti da cortile interno e da giardino sul lato sud"), situati in comune di Tricesimo (Udine) ed elencati nel ricordato atto notarile di donazione; tale donazione è stata subordinata dalla donante alle condizioni indicate nello stesso atto notarile; donazione disposta con atto a rogito del menzionato notaio dott. Francesco Barone, in data 21 giugno 1961, n. 31207 del repertorio, avente per oggetto due appezzamenti di terreno, pure situati in comune di Tricesimo; tale donazione è stata subordinata dalla donante alle condizioni indicate nello stesso atto notarile di donazione, in aggiunta a quelle segnate nel precedente atto notarile di liberalità in data 4 aprile 1959. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 123. - VILLA
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