Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 mag 1965
È istituito in Cordoba (Argentina) un Consolato generale di la categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le province di Catamarca, Cordoba, La Rjoia, Jujuy, Salta, Santiago del Estero e Tucuman.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-06;432#art-2