Art. 9 · Seggio elettorale
RegolamentoTitolo I

Art. 9

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Seggio elettorale

In vigore dal 27 mar 1965
Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e del pubblicisti aventi diritto al voto. Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'albo nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere Istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali. In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale. I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.
Storico versioni

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