Art. 72 · Convocazione del primi Consigli regionali o interregionali
RegolamentoTitolo IV

Art. 72

75 / 78

Convocazione del primi Consigli regionali o interregionali

In vigore dal 27 mar 1965
Il presidente dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale trasmette al consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parità di voti al più anziano di età - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio, ai fui della costituzione e della elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall', quinto comma della legge. La Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento del Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell'albo negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonché ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-72