Art. 69 · Nomina del presidente dell'assemblea
RegolamentoTitolo IV

Art. 69

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Nomina del presidente dell'assemblea

In vigore dal 27 mar 1965
Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell'anzianità richiesta dall', comma terzo, della legge ed In regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica. La Cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura la trasmissione a medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente , trattenendone un esemplare, nonché delle schede di votazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-69