Art. 66 · Ricorso contro la elezione a componente del Consiglio nazionale
RegolamentoTitolo III

Art. 66

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Ricorso contro la elezione a componente del Consiglio nazionale

In vigore dal 27 mar 1965
Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all' della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera. Il Consiglio nazionale richiede - nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso - al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi alla elezione impugnata. Gli alti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti. Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli del presente regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-66