Art. 57 · Reiscrizione
RegolamentoTitolo II

Art. 57

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Reiscrizione

In vigore dal 27 mar 1965
Per ottenere la reiscrizione di cui all' della legge, l'interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare Il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per la iscrizione, ad eccezione di quelli già presentati e tuttora validi. Il giornalista reiscritto ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata dell'interruzione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-57