Regolamento›Titolo II
Art. 56
58 / 78Modalità per il trasferimento di iscrizione
In vigore dal 27 mar 1965
Il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza: quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto.
Non è consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall' della legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.
Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria Iscrizione nell'albo del luogo di nuova residenza conserva l'anzianità che aveva nell'albo di provenienza.
Il trasferimento dell'iscrizione comporta la decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di provenienza o nel Consiglio nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-56