Art. 38 · Esame di cultura generale - Sessioni e Commissioni
RegolamentoTitolo II

Art. 38

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Esame di cultura generale - Sessioni e Commissioni

In vigore dal 27 mar 1965
Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno successivo, dovrà aver luogo la prova scritta. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi la nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l'osservanza delle disposizioni dell' della legge. Con le stesse modalità di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti. Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicista, Iscritto da cinque anni nel rispettivo elenco dell'albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale. Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.
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