Regolamento›Capo III
Art. 28
30 / 78Quote annuali - Riduzione
In vigore dal 7 gen 2003
Le quote annuali dovute, a norma degli , lettera h), e 20 lettera f) della legge, ai Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla metà per gli Iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità..., con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-28