Regolamento›Titolo I
Art. 13
13 / 78Scrutinio
In vigore dal 27 mar 1965
Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.
Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall' del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.
Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.
Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.
Nell'ipotesi prevista dall', quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.
Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-13