Art. 11 · Votazione
RegolamentoTitolo I

Art. 11

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Votazione

In vigore dal 13 giu 1972
L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata, in modo tale da assicurare la segretezza del voto quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna. Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali. Il numero di ore fissato, per le operazioni di votazione, dall', secondo comma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala. Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed, il giorno successivo, riaperte alla presenza di un notaio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-11