Regolamento›Titolo I
Art. 1
1 / 78Circoscrizioni territoriali
In vigore dal 16 apr 2004
Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista
.
(Circoscrizioni territoriali)
Le regioni di cui al quinto comma dell' della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue:
1) Piemonte; sede del consiglio: Torino;
2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta;
3) Lombardia; sede del consiglio: Milano;
4) Veneto; sede del consiglio: Venezia;
5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento;
6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste;
7) Liguria; sede del consiglio: Genova;
8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna;
9) Marche; sede del consiglio: Ancona;
10) Toscana; sede del consiglio: Firenze;
11) Umbria; sede del consiglio: Perugia;
12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila;
13) Lazio; sede del consiglio: Roma;
14) Campania; sede del consiglio: Napoli;
15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro;
16) Puglia; sede del consiglio: Bari;
17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza;
18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo;
19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari;
20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 300 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione territoriale di cui al n. 3 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115 e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Venezia, comprende solamente il Veneto".
- Il D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La circoscrizione territoriale di cui al n. 9 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Napoli, comprende solamente la Campania".
- Il D.P.R. 27 settembre 1980, n. 747 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A modifica dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono istituiti l'ordine dei giornalisti per la regione Umbria, con sede del consiglio dell'ordine in Perugia e l'ordine dei giornalisti per la regione Abruzzo, con sede del consiglio dell'ordine a L'Aquila, con competenza per le rispettive circoscrizioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La circoscrizione territoriale di cui al n. 8 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Roma, comprende solamente il Lazio e il Molise".
- Il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 937 ha disposto (con l'articolo unico) che "A modifica dell'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' istituito l'Ordine dei giornalisti per la regione Marche, con sede del consiglio dell'Ordine in Ancona, con competenza per la rispettiva circoscrizione". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che "La circoscrizione territoriale di cui al n. 6 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Bologna, comprende solamente Emilia-Romagna".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-02-04;115#art-r-1