Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 24 mar 1965
Un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno aventi coefficiente non inferiore a 670, coadiuva il Commissario del Governo, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni che possono essergli delegate dal Commissario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;99#art-4