Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 27 mar 1965
Le modalità per l'esercizio da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale di funzioni di competenza delle Amministrazioni statali centrali, previsto dall', secondo comma dello Statuto, nonché per il rimborso alla Regione delle spese relative, ai sensi del terzo comma dello stesso , saranno stabilite con decreti dei Ministri competenti, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-23;114#art-9