Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con il quale è stato approvato il Regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima); Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;. Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per i trasporti e l'aviazione civile: Decreta: Articolo unico Il secondo comma dell'art. 380 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952. n. 328, è sostituito dal seguente: "Per le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la vidimazione deve essere effettuata almeno una volta all'anno, ovvero quando la nave compie viaggi per l'estero, nonché in caso di avvenimenti straordinari; per le altre navi da diporto si osservano le disposizioni dell'art. 179 del Codice e dei primi tre commi dell'art. 181 del Codice". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 1965 SARAGAT MORO - REALE - SPAGNOLLI - ANDREOTTI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 52. - VILLA
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