Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 18 giu 1965
La Commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente sarà composta di quattro professori di ruolo o fuori ruolo di clinica ostetrica e ginecologica, scelti dal Ministro, e del direttore generale dell'istruzione universitaria o di un suo rappresentante con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Il presidente sarà eletto in seno alla Commissione tra i membri tecnici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;508#art-6