Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 giu 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, con particolare riferimento all'ultimo comma dell' - concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo di carriera di concetto delle ostetriche, che e per titoli e per esami, viene bandito con decreto del rettore in rapporto al numero dei posti assegnati, con apposito decreto del Ministero della pubblica istruzione, a ciascuna clinica ostetrica e ginecologica, secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 3 novembre 1961, n. 1255. Per l'ammissione al concorso, oltre gli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti per i concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, è necessario il possesso del diploma di ostetrica, rilasciato da una scuola ostetrica annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonomia.
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