Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 mar 1965
Dal 1 dicembre 1964, le nocciole, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate (voce di tariffa n. ex 08.05-E) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti, sono ammesse all'importazione in esenzione daziaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI - FERRARI AGGRADI - MATTARELLA - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 135. - VILLA
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