Art. 1
1 / 3In vigore dal 12 mar 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia;
Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;
Vista la Decisione del Consiglio di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, relativa alla determinazione dei volumi dei contingenti tariffari che gli Stati membri della Comunità devono aprire alla Turchia per l'anno 1964, nonché la Raccomandazione del predetto Consiglio relativa al certificato di circolazione per il funzionamento del regime degli scambi preferenziali di merci nell'ambito dell'Associazione;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in esecuzione degli obblighi derivanti dall'art. 2 del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo relativo all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero, per il tesoro e per il bilancio;
Decreta:
Art. 1.
Per i sottoindicati prodotti originari e provenienti dalla Turchia, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dal 1 dicembre 1964 e fino al 31 dicembre 1964, nella misura per ciascuno indicata:
a) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (voce di tariffa n. 24.01) nei limiti di un contingente di 500 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.................. esenzione;
b) uve secche, presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 chilogrammi (voce di tariffa n. ex 08.04-B) nei limiti di un contingente globale di 3.800 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
- uve secche di Corinto.................. 4,80% - uve secche altre..................... 5,40%
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;42#art-1