Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 mag 1965
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla "Società elettrica Vigi Spoleto (S.E.V.S.)", Società per azioni, con sede in Spoleto (Perugia), via Cecili n. 15, dei beni eventualmente noti ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-01-18;268#art-3