Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36 contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'ENEL, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643; Visto il giudizio di idoneità tecnica espresso dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale in data 16 luglio 1964; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuto che l'impresa, appartenente alla" Società elettrica Vigi-Spoleto (S.E.V.S.)" Società per azioni, con sede in Spoleto (Perugia), via Cecili n. 15, rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, e dall' della legge 27 giugno 1964, n. 452; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . L'impresa della "Società elettrica Vigi-Spoleto (S.E.V.S)" Società per azioni, con sede in Spoleto (Perugia), via Cecili n. 15, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall' del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
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